di Marta Tomassini.
“Anche a voi uomini dico questo: nessun peccato sia tanto grande che siate costretti a bastonare la moglie. […] Tu mi dirai che tua moglie è audace e aspra. Ma pensa che lei è donna, cioè un vaso imperfetto, tu invece uomo […] Pertanto fa sì che il tuo dominio sia splendido: splendido però lo sarà, allorché non coprirai di ignominia colei che domini […]la moglie è un grandissimo approdo e farmaco di delizia".
Così, nel IV secolo, il padre della Chiesa Giovanni Crisostomo esprime il pensiero cristiano in merito al rapporto coniugale, ribadendo la superiorità maschile. Agli uomini è riconosciuto un potere correzionale – possibilmente non violento – sulle donne, vasi imperfetti da “aggiustare” e dominare.
Nel seguente articolo ho tentato, nel mio piccolo, di individuare le origini della violenza di genere e approfondire il fenomeno della violenza domestica, mantenendo un punto di vista storico-giuridico.
La disuguaglianza coniugale nell’Europa medievale e moderna
La struttura delle relazioni coniugali nell’Europa occidentale, medievale e moderna, prevedeva una naturale subordinazione della donna all’uomo. Al marito era riconosciuto il diritto all’esercizio di una violenza correzionale sulla moglie. La moglie, invece, doveva sviluppare la propria pazienza, tollerando l’ordine naturale imposto da Dio al mondo, in vista del vero obiettivo della propria transitoria permanenza sulla terra, cioè il Regno dei cieli.
La moglie doveva accettare la supremazia dell’uomo e la sua violenza “correzionale” perché così era sempre stato e così sarebbe sempre stato (Cavina 2011: X).
L’origine della disuguaglianza coniugale va rinvenuta nell’ordine naturale: le differenze di ruolo fra coniuge maschio e coniuge femmina apparivano scolpite nell’ordine del cosmo, quindi, metterle in discussione veniva percepito come un’azione contro natura.
È inevitabile, dunque, che la famiglia, in quanto societas, divenga il luogo di una variegata brutalità e la cornice della violenza coniugale, percepita come elemento fisiologico ed accettato del matrimonio.
Il motivo per cui la violenza domestica si differenzia – di poco – dalla generica violenza di genere consiste nel fatto che quella coniugale fu una violenza legale, riconosciuta dalle giurisdizioni. Nonostante il mondo occidentale, fra l’Ottocento e il Novecento, l’abbia esplicitamente criminalizzata, si è talmente radicata da continuare a mietere vittime nell’odierna società.
Il concetto di matrimonio per il cristianesimo
Inizialmente, i padri della chiesa diffidavano del concetto di famiglia patriarcale e propendevano per un’idea comunitaria della famiglia fondata sulla fratellanza e sulla comune condizione umana di “figli di Dio”.
Eppure, anche il cristianesimo fu influenzato dalla visione patriarcale greco-romana e sviluppò una propria visione del patriarcato: accolse l’impianto dei rapporti fra marito e moglie imperniato sulla subordinazione della donna all’uomo, assoggettandolo a un forte messaggio moralistico di moderazione (Cavina 2011: 6).
Testimoni di ciò sono le Lettere di Paolo, che posero le basi del concetto cristiano di famiglia medievale e moderna.
Nelle Lettere agli Efesini, 21-30, Paolo scrive “Siate soggetti gli uni agli altri nel timore di Cristo. Le donne siano soggette ai loro mariti come al Signore, poiché l’uomo è capo della donna come anche il Cristo è capo della chiesa, lui, il salvatore del corpo. Ora come la chiesa è soggetta al Cristo, così anche le donne ai loro mariti in tutto. […] Chi ama la propria moglie, ama sé stesso: infatti nessuno mai ha odiato la propria carne; al contrario la nutre e la tratta con cura, come anche il Cristo con la sua Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo”.
Ancora, nella Prima lettera ai Corinzi , 7-12, Paolo di Tarso scrive “L’uomo non deve coprirsi il capo, essendo immagine e gloria di Dio, mentre la donna è gloria dell’uomo. Poiché non l’uomo deriva dalla donna, ma la donna dall’uomo; né l’uomo fu creato per la donna, ma la donna per l’uomo. […] Tuttavia, nel Signore, né la donna è senza l’uomo, né l’uomo è senza la donna; se infatti la donna deriva dall’uomo, anche l’uomo ha vita dalla donna, e tutto proviene da Dio”.
A partire dal pensiero paolino, i successivi uomini della Chiesa svilupparono il cosiddetto patriarcato cristiano, senza mai prevedere la possibilità di maltrattamenti, tenendo a mente il concetto di amore cristiano, fondato sull’armonia e l’affetto coniugali.
La naturalità e la cristianità della superiorità dell’uomo sulla donna, dunque, si radicarono nella cultura cristiana tardo antica e medievale.
Le violenze sulla moglie come potere correzionale
Seppur i primi teologi cristiani esclusero la violenza del marito contro la moglie, nel corso del tempo, questa iniziò ad esser prevista come soluzione solo ai casi più estremi.
Vi erano comportamenti della moglie che giustificavano un moderato uso della violenza da parte del marito. Il limite al potere correzionale del marito variava da matrimonio a matrimonio: in generale, andavano puniti i tentativi della moglie di usurpare l’imperio del marito, rifiutando la propria soggezione.
La modalità tipica del castigo domestico era espressa dal termine latino “verberatio”, che riguardava tre diverse categorie di soggetti: la moglie, i figli e i servi. A giustificare la superiorità del padre di famiglia, secondo Aristotele, era la stessa natura, perciò, la struttura patriarcale della famiglia corrispondeva agli archetipi dell’ordine naturale (Cavina 2011: 16).
La condizione uxoria, seppur assimilabile a quella filiale o servile, rispetto a queste si differenziava per una sua propria specificità: la moglie non era sotto la sua potestà ma in suo servizio e ossequio (Cavina 2011: 9). In sintesi, il rapporto di coppia doveva basarsi su un timore amichevole, nato dall’amore e dalla reverenza.
Per quanto riguarda l’aspetto giuridico della violenza maritale, il diritto comune europeo tendeva a restringere la sua applicabilità, invece, le consuetudini e le leggi locali ne riconoscevano ampiamente l’uso. Tuttavia, la violenza non poteva essere fine a sé stessa, ma doveva giustificarsi per la necessità di “correggere, istruire, ammonire”: il potere maritale rientrava, perciò, nella categoria della potestà punitiva a fini educativi.
Durante l’età moderna, però, si levarono alcune critiche nei confronti di ogni forma di violenza coniugale: alcuni ritenevano che il nesso coniugale dovesse esser fondato su di un reciproco e gratuito affetto, implicante la libertà delle parti ed escludente ogni forma di violenza e coartazione (Cavina 2011: 36). Si forma, così, una precettistica coniugale d’età moderna, caratterizzata dal moralismo cristiano e dal riformismo umanista, in una prospettiva di moderazione dei costumi maritali.
Il delitto d’onore
In età romana, era riconosciuto come autentico potere pubblico il diritto di farsi giustizia da sé contro l’adultera. Più precisamente, vigeva il principio per cui soltanto il padre della donna aveva il diritto di uccidere entrambi gli adulteri. Il motivo per cui si riconosceva questa delega solo al padre risiedeva nel voler evitare che il marito usasse la scusa dell’adulterio per liberarsi della moglie.
In età medievale, l’adulterio doveva essere sottoposto a un pubblico giudizio, in cui i giudici imparziali – rinvenuti all’interno dei tribunali episcopali – potevano valutare con attenzione prove e testimonianze (Cavina 2011: 71)
Le soluzioni promosse dalla Chiesa altomedievale in tema di adulterio erano accomunate dal riconoscimento del delitto d’onore, già riconosciuto dai giuristi di diritto comune.
Il delitto d’onore era solo una delle forme della vendetta per adulterio; infatti, il marito poteva optare anche per la reclusione dell’adultera.
Numerosissime legislazioni non trattavano del diritto di uccidere la moglie adultera, ma ovunque questo godette di impunità, quasi fosse una sorta di diritto naturale patriarcale.
Per quanto riguarda le conseguenze penali dell’eventuale uxoricidio, solitamente l’uxoricida era perdonato dal principe o dai parenti della vittima con un formale atto notarile.
In Italia, gli statuti italiani duecenteschi tacciono in tema di adulterio, probabilmente in forza di una precisa volontà di rimettere il problema alle strategie domestiche.
Tuttavia, nel XIV secolo, vi è un passaggio da un sistema totalmente rimesso alla vendetta domestica ad una disciplina più marcatamente pubblicistica (Cavina 2011: 77). Nonostante ciò, sopravviveva ovunque il diritto di vendetta del marito, che, invano, era criticato dalla cultura religiosa bassomedievale e moderna.
Molti teologi ritenevano che in qualsiasi caso di uxoricidio, l’uxoricida si macchiasse di peccato morale, inoltre, non riconoscevano alcun valore alle leggi laiche in materia.
In antitesi, molti giuristi di diritto comune proponevano una sanzione attenuata in caso il marito, spinto da un impeto di dolore, avesse ucciso la moglie colta in flagrate adulterio.
Sono queste le origini dell’attenuante per delitto d’onore (Cavina 2011: 80).
La criminalizzazione della violenza maritale fra XVIII e XX secolo
Tra il sedicesimo e il diciottesimo secolo, nonostante vi fosse una confutazione della liceità della violenza coniugale, la cultura moderata non proponeva una totale cancellazione del modello patriarcale, bensì una sua ridefinizione in chiave organicista.
I primi movimenti femministi francesi avevano riposto molta fiducia nella Rivoluzione Francese del 1789: ebbe origine una prima polemica femminista per un’equa assegnazione dei nuovi diritti a uomini e donne, il cui volto-simbolo era rappresentato da Olympe de Gouges.
Seppur negli anni post-rivoluzionari si tornò alla situazione precedente al 1789, questi primi venti di cambiamento consentirono il rafforzamento dell’auto-coscienza di genere, che sfocerà nei movimenti femministi otto-novecenteschi (Cavina 2011: 166).
Nell’Ottocento, al contrario, le esperienze legislative liberali negarono ogni forma di violenza domestica, poiché in contrasto con l’idea di famiglia composta da individui meritevoli di un’identica tutela (Cavina 2011: 161).
Ha inizio la criminalizzazione della violenza domestica: la violenza sulla moglie veniva fatta rientrare nella fattispecie di “maltrattamenti in famiglia”. In virtù di una concezione individualista di famiglia, si ritenne che anche la moglie fosse potenzialmente titolare di diritti e di doveri e, quindi, godesse di tutele analoghe a quelle del marito.
Nonostante questi notevoli progressi, l’Italia ottocentesca continuava a rimanere legata agli antichi valori patriarcali. Ne è un esempio l’approdo dell’attenuante per il delitto d’onore nei codici penali piemontesi del 1839 e 1859 e nei codici italiani unitari del 1889 e del 1930.
All’art. 587 del Codice Rocco era previsto che chiunque cagionasse “la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella”.
Come evidenziato da Valeria Benetti, una femminista italiana del primo Novecento ed autrice di “La donna nella legislazione italiana”, seppur il delitto d’onore sia presentato come egualitario, “in realtà, quasi senza eccezione, è sempre il solo marito che ferisce o uccide la moglie”, e dunque, questa idea di onore presuppone la soggezione della donna e la proprietà del suo corpo (Cavina 2011: 204).
Nella seconda metà del Novecento, tutti i problemi sollevati dai primi movimenti femministi furono seriamente presi in considerazione dagli Stati europei.
In Italia, il delitto d’onore fu finalmente abrogato dalla legge 442 del 1981. Ciononostante, si continuò a citare tale fattispecie in alcune aule di tribunale e, in risposta, la Corte di Cassazione ha stabilito definitivamente che le attenuanti comuni debbano riferirsi ad “un movente che tragga origine da valori morali e sociali avvertiti e condivisi dalla collettività” e che ciò si debba escludere relativamente alla “causa d’onore”.
Ed ancora, nella sent. 37352/2007, la Corte di Cassazione ha stabilito che “la cosiddetta causa d’onore non può assurgere al ruolo di circostanza attenuante generale […] in quanto espressione di una concezione angusta e arcaica del rapporto di coniugio, apertamente contingente con i valori ormai acquisiti nella società civile che ricevono riconoscimento e tutela anche a livello costituzionale”.
Femmicidio e femminicidio
I termini femmicidio e femminicidio si sono diffusi in Europa con una connotazione di genere fin dall’inizio del XXI secolo, a causa della notorietà internazionale dei fatti avvenuti a Ciudad Juárez e, in particolare, grazie al contributo del movimento delle donne spagnolo.
Il termine femmicidio deriva dall’inglese femicide e significa omicidio di donne da parte di uomini, in particolare come conseguenza di mentalità e comportamenti di stampo sessista. La connotazione di genere attribuita al concetto risale alla seconda metà del Novecento e la teorizzazione del femmicidio in ambito criminologico è stata elaborata da Diana Russel. Nella categoria criminologica del femmicidio rientrano: gli omicidi di donne commessi durante o al termine di una relazione di intimità da parte del partner o ex; gli omicidi da parte di padri, fratelli o altri familiari in danno di figlie, sorelle o altre familiari che rifiutano un matrimonio imposto, o per qualsiasi altro motivo espressione di punizione nei confronti della donna, ovvero di controllo e di possesso; gli omicidi dei clienti o degli sfruttatori in danno delle prostitute; gli omicidi delle vittime di tratta; gli omicidi di donne a causa del loro orientamento sessuale o identità di genere; ogni altra forma di omicidio commesso nei confronti di una donna o bambina perché donna.
Invece, il concetto di femminicidio è stato teorizzato da Marcela Lagarde, antropologa, che, a partire dalla teorizzazione di Russel del concetto di femicide, ha utilizzato il termine feminicide per riferirsi alla violenza maschile sulle donne nelle sue forme più estreme, valorizzando il contesto strutturale di discriminazione di genere in cui tale violenza si inserisce.
Il femminicidio racchiude un significato molto più complesso, che supera la definizione ristretta di femmicidio, perché implica anche aspetti sociologici e politico-sociali. Infatti, Lagarde ritiene che il femminicidio costituisca l’ultimo atto all’interno di un ciclo della violenza. Si individua, pertanto, una responsabilità sociale nel persistere di un modello socio-culturale patriarcale in cui la donna occupa una posizione di subordinazione, divenendo soggetto discriminabile, violabile, uccidibile. Sul piano dei comportamenti individuali, il femminicidio può essere visto come la massima espressione del potere e del controllo dell'uomo sulla donna, l'estremizzazione di condotte misogine e discriminatorie fondate sulla disuguaglianza di genere.
Grazie alle lotte dei movimenti femministi e al lavoro della ricerca scientifica, il termine femminicidio ha acquisito una forte connotazione politica, al punto che in numerosi Paesi latino-americani le istituzioni hanno introdotto la categoria del femminicidio all'interno delle legislazioni penali, avviando un dibattito sul significato di questo vocabolo.
Il femminicidio a livello globale e in Italia
La codificazione del femminicidio, quale violazione dei diritti umani, è avvenuta, dunque, nell’ambito del sistema internazionale e dei meccanismi di protezione dei diritti umani.
In Italia, il concetto di femmicidio, nel significato delineato da Diana Russel, viene utilizzato a livello teorico dalla ricerca sociologica e criminologica, mentre il termine femminicidio, così come definito da Marcela Lagarde, è preferito sul piano politico e dalla comunicazione mediatica per ricostruire fatti di cronaca riguardanti le uccisioni di donne da parte di uomini e ricomprende tutte le violenze e le discriminazioni legate al genere, che colpiscono la donna nella sua sfera fisica, psicologica e sociale.
Nonostante l’introduzione dei due termini nel nostro Paese risalga al 2005, essi sono stati adottati in maniera crescente da parte della stampa e delle istituzioni solo dal 2011, anno in cui il Comitato CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination Against Women), nelle Osservazioni conclusive rivolte al governo italiano, per la prima volta ha rivolto raccomandazioni a uno Stato europeo in materia di femminicidio.
A livello internazionale, l’inadeguatezza delle misure adottate dal governo italiano nella protezione del diritto alla vita delle donne era già stata individuata come fonte di responsabilità di Stato dalla Corte europea per i diritti umani, con la sentenza del 15 dicembre 2009 nel caso Maiorano v. Italia; tuttavia, in quel caso non si parlava di femminicidio.
Invece, nel 2011 il Comitato CEDAW, nelle Osservazioni conclusive al governo italiano, ha espresso la propria preoccupazione per il numero dei femmicidi commessi da partner o ex partner, in quanto rappresentativi del «fallimento delle autorità nel proteggere adeguatamente le donne che hanno subito violenza nelle relazioni di intimità».
Inoltre, le raccomandazioni rivolte al governo italiano dalle Nazioni Unite evidenziano che il fallimento delle istituzioni nell’obbligo di protezione è imputabile non tanto all’assenza di un’idonea legislazione, quanto a ostacoli di carattere culturale e organizzativo che impediscono l’accesso alla giustizia per le donne vittime di violenza e ne determinano la rivittimizzazione a causa del malfunzionamento del sistema di giustizia penale.
Di conseguenza, la politica italiana è stata costretta a prendere atto dell’esistenza del fenomeno e, dunque, a riformare aspetti del sistema penale al fine di disciplinare specificamente tale fattispecie. Un primo passo, in tal senso, è rappresentato dall’inserimento del femminicidio nell’agenda politica nazionale e dalla presentazione del d.l. 860 del 20 giugno 2013, per l’istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno dei femmicidi e dei femminicidi.
Misure interne e internazionali atte a contrastare il fenomeno della violenza di genere
Dal 1990, il Consiglio d’Europa ha intrapreso una serie di iniziative per promuovere la protezione delle donne contro la violenza, facendosi prosecutore del lavoro iniziato dalle Nazioni Unite, come la Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), approvata nel 1979.
Nel 1993, la Dichiarazione ONU sull’eliminazione della violenza contro le donne ha fornito, all’art. 1, la definizione di violenza di genere intesa come ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata.
Nel 2002, il Consiglio d’Europa ha adottato la Raccomandazione Rec(2002)05 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla violenza.
Nel corso della XVII legislatura, l’Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul del 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, e come tale è giuridicamente vincolante per gli stati firmatari. Questa stabilisce gli standard minimi per i governi in Europa nella prevenzione, protezione e condanna della violenza contro le donne e della violenza domestica. Include obblighi per gli Stati di introdurre servizi di protezione e supporto per contrastare la violenza contro le donne, come ad esempio, un adeguato numero di rifugi, centri antiviolenza, linee telefoniche gratuite 24 ore su 24, consulenza psicologica e assistenza medica per vittime di violenza. Invita, infine, le autorità a garantire l’educazione all’uguaglianza di genere, alla sessualità e alle relazioni sane.
Inoltre, sono state introdotte modifiche al codice penale e di procedura penale, è stato emanato il Piano d’azione straordinario contro la violenza di genere e sono stati previsti stanziamenti per il supporto delle vittime.
Ne sono un esempio il decreto legge n. 93 del 2013, che ha apportato modifiche al codice penale e di procedura penale per inasprire le pene di alcuni reati, inerenti alla violenza di genere e la legge n. 4 del 2018, che, rispetto alla norma vigente contenuta all’art. 577 c.p., ha aumentato la pena per l’uxoricidio e ne ha esteso l’applicazione al rapporto di unione civile e alla convivenza, prevedendo l’ergastolo.
In attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato, la legge n. 122 del 2016 ha riconosciuto il diritto all’indennizzo alle vittime di reato. La determinazione degli importi dell'indennizzo riconoscibile alle vittime dei reati intenzionali violenti è stata effettuata con decreto del Ministero dell'interno del 22 novembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2020, n. 18.
Nella XVIII legislatura, il Parlamento italiano ha proseguito nell’adozione di misure volte a contrastare la violenza contro le donne.
Il provvedimento maggiormente incisivo nel contrasto alla violenza di genere è la legge n. 69 del 2019, il cosiddetto Codice Rosso. Per quanto riguarda il diritto penale, questo ha introdotto quattro nuovi delitti: il delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate; il delitto di costrizione o induzione al matrimonio; il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Inoltre, la legge ha previsto modifiche al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi.
La legge n. 134 del 2021 ha integrato le disposizioni a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, estendendone la portata applicativa anche alle vittime dei suddetti reati in forma tentata e alle vittime di tentato omicidio.
Altre disposizioni in materia sono contenute nella legge n. 53 del 2022, che ha potenziato la raccolta di dati statistici sulla violenza di genere, al fine di monitorare il fenomeno ed elaborare politiche che consentano di prevenirlo e contrastarlo.
Ovviamente, per perseguire queste finalità sono necessarie risorse economiche, anche per attuare il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Nel bilancio di previsione 2022 della Presidenza del Consiglio, è previsto lo stanziamento di 39,1 milioni di euro.
La violenza di genere si manifesta in molteplici modi e si verifica da tempi antichissimi.
Solo con un lento cambiamento dei valori sociali è stato possibile ottenere delle misure legislative che riconoscessero il problema e che provvedessero a limitarlo e a condannarlo.
Tuttavia, il punto cui siamo arrivati non può essere considerato d’arrivo.
Se, nonostante l’inasprimento delle sanzioni, i fenomeni di violenza sono addirittura in aumento, credo si possa concordare che il problema non possa essere risolto solamente condannando il reo.
Le prossime misure da realizzare dovrebbero, invece, agire sulle cause che portano alla manifestazione di tali fenomeni, al fine di prevenire a monte, anziché agire esclusivamente post crimen.
Per porre fine all’azione distruttiva della violenza di genere, credo sia assolutamente necessario educare alla non violenza e ribaltare quel sistema di valori patriarcali, che ha contribuito alla costruzione di una società diseguale.
L’educazione dei bambini e delle bambine al rispetto di genere e il contrasto alla violenza domestica non può essere efficace a meno che non si operi soprattutto sui modelli culturali che sottendono, promuovono, e riproducono disparità di genere nella società. L’azione di prevenzione deve articolarsi in percorsi educativi, orientati soprattutto a bambini, bambine e adolescenti, volti all’esplorazione, all’identificazione e alla messa in discussione dei modelli di relazione convenzionali, degli stereotipi di genere e dei meccanismi socio-culturali di minimizzazione e razionalizzazione della violenza.
Bibliografia:
-Cavina M. (2011). Nozze di Sangue. Bari: Editori Laterza
Image Copyright: Reuters/Imelda Medina
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