top of page

La prudenza del NO

  • Writer: Koinè Journal
    Koinè Journal
  • 4 hours ago
  • 5 min read

di Valentino Tomassetti.


Il 22 e il 23 marzo siamo chiamati ad esprimere il nostro voto sulla legge di revisione costituzionale “Meloni-Nordio”, dai nomi dei soggetti proponenti, che ha l’obiettivo di modificare gli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 della Costituzione.

 

Segnatamente, la riforma si propone di intervenire sull’assetto organizzativo della magistratura stabilendo una netta separazione tra magistratura “giudicante” e magistratura “requirente”, cui accompagna una modifica sostanziale della natura e della composizione del CSM.

 L’organo di autogoverno della magistratura  sarà, infatti, sdoppiato e le sue funzioni saranno ripartite fra tre organi di nuova istituzione: due Consigli Superiori, uno per la magistratura “giudicante” e uno per quella “requirente”, e un'Alta Corte disciplinare, comune ad entrambi i corpi della magistratura.

 Al fine di offrire una lettura completa ed esaustiva della riforma, appare necessario seguire un ideale itinerario di tre tappe: la separazione delle carriere, l’aspetto culturale ad essa annesso e la nuova composizione del CSM.

 

Anzitutto, però, una precisazione.

La riforma di cui si parla viene generalmente rappresentata nella vulgata comune come una riforma “della giustizia”.

La riforma ha, tuttavia, per oggetto soltanto la riorganizzazione del corpo della magistratura e non mira in alcun modo, né potrebbe, a rendere più efficiente l’amministrazione della giustizia.

Peraltro, è difficile immaginare quale ricaduta possa avere tale riforma sul principio del “giusto processo” di cui all’art. 111 Cost., atteso che non vi sono evidenze che l’attuale assetto ne infici in alcun modo la portata. 

 

Con riferimento al primo degli aspetti segnalati, la “separazione delle carriere”, si deve rilevare che il fenomeno cosiddetto “delle porte girevoli” è ormai completamente sradicato dalla realtà italiana.

Dal 1989 ad oggi numerosi sono stati gli interventi normativi che hanno corretto la materia e dal 2022 il passaggio da una funzione all’altra è consentito solo una volta entro i primi dieci anni di carriera: ad oggi meno dell’1% dei magistrati esercita tale facoltà. Si tratta con tutta evidenza di un problema che non esiste, o che non esiste più, e che per tale ragione non può rappresentare il vero cuore della riforma.

 

Nell’impossibilità di risolvere un problema già risolto, i sostenitori del “sì” asseriscono che la riforma sarebbe comunque capace di intervenire a risolvere un secondo tipo di problema, quello culturale, e a correggere la postura che i giudici e i PM terrebbero nelle aule dei tribunali. L’argomento trarrebbe origine dall’idea che, essendo parti di un medesimo organo, il giudice finirebbe quasi sempre per appiattirsi sulle posizioni del magistrato che sostiene l’accusa.

Di fatto, atteso che il PM è in ogni caso chiamato a svolgere una funzione pubblica (a differenza dell’avvocato), così non è per tre essenziali motivi.

In primo luogo, perché i numeri si incaricano di dimostrare l’assoluta capacità del giudice di assumere decisioni in contrasto con le posizioni del PM senza particolari difficoltà.

In secondo luogo, perché nel caso in cui la sentenza fosse da censurare il sistema garantisce un meccanismo di “correzione” attraverso il giudizio di impugnazione in Corte d’Appello e/o in Cassazione.

In terzo luogo, perché esiste un “giudice a Berlino”: il processo presenta delle regole e viene celebrato nel rispetto di determinate condizioni proprio a garanzia degli interessi del singolo. Il rito risponde infatti all’esigenza che l’indagato/imputato non venga giudicato sulla base del mero arbitrio dell’autorità, o in virtù delle simpatie che il giudice possa nutrire nei confronti dell’una o dell’altra parte: serve a tutelare il singolo da ogni forma di abuso.

 Il rispetto delle regole di rito da parte del giudice comporta di per sé la salvaguardia delle garanzie dell’individuo.


Se così non fosse ci si esporrebbe a dei rischi ben maggiori. Verrebbe infatti da chiedersi quali precauzioni potranno essere adottate verso tutti quei casi di commistione cui la riforma non pone rimedio: nel caso in cui il giudice continuasse ad avere in simpatia quel PM, o frequentasse lo stesso giro di amici chi potrebbe tutelare il cittadino?

Il giudice è chiamato all’imparzialità e alla terzietà, e a supporto di tale atteggiamento il Codice di procedura penale impone che ci si adegui alla regola di rito “in dubio pro reo”, che impedisce l’emissione di una pronuncia di condanna in tutti i casi in cui non sia raggiunto un quadro probatorio che dimostri la colpevolezza dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio.

 

Quanto fin qui detto dimostra che gli aspetti evidenziati, e indicati dai riformatori come gli elementi essenziali e quali giustificazione stessa della legge di revisione, non costituiscono in realtà il vero cuore della riforma.

La chiave di volta è infatti rappresentata dalla riforma del CSM. Senza di essa non saremmo del resto chiamati al voto.

Nella modifica dell’organo di autogoverno della magistratura si prevede, infatti, la sostituzione dell’attuale CSM con due Consigli distinti nei quali si mantiene la seguente proporzione: un terzo di membri “laici” estratti a sorte all’interno di un elenco formato dal Parlamento (non sappiamo nulla al riguardo) e due terzi di membri togati estratti a sorte fra le fila di tutti i magistrati.

L’obiettivo dichiarato che la riforma intende perseguire con tale revisione è quello di disarticolare la rappresentanza dei magistrati in seno al CSM e la loro unità politica all’interno del proprio organo di autogoverno.

Tuttavia, disintegrando il meccanismo di rappresentanza politica dei magistrati e, di fatto, indebolendone il ruolo nel CSM, non si sta liberando la società dalla magistratura “politicizzata”, ma si stanno ponendo le basi per la costituzione di nuovi equilibri in seno al CSM nei quali è agevole ritenere che i componenti laici avranno un ruolo primario, potendo facilmente frazionare la componente togata e far valere la propria unità.

Difatti, seppure sorteggiati, i membri laici saranno sempre espressione delle istanze provenienti dalla politica: d’altra parte è esattamente questo il senso della loro presenza nel CSM, ruolo assegnatogli dall’Assemblea Costituente con tale preciso mandato.

Dall’altro lato, invece, è verosimile che i magistrati sorteggiati non potranno che essere rappresentanti di sé stessi e saranno dunque più inclini al compromesso quando si tratterà di designare i Procuratori Generali delle varie procure.

Peraltro, c’è da aspettarsi che la maggior parte dei magistrati continuerà ad avere una propria convinzione politica e che, sedendo nel CSM, possa continuare a fare riferimento ad una precisa corrente di pensiero, potendo dar vita a maggioranze anomale e non rappresentative di tutta la magistratura, vanificando di fatto l’obiettivo di “depoliticizzarla”.

 

Il cuore del referendum è tutto in questo terzo aspetto: è qui, infatti, che si celebra lo scontro politico fra politica e magistratura. D’altra parte, tale referendum non rappresenta che l’epilogo di uno scontro istituzionale innescato fra le due forze già da molti anni.

Avallare questo scontro a vantaggio della politica temo che non sarà privo di conseguenze.

Comments


bottom of page