DDL Bongiorno: una legge che ci fa tornare indietro
- Koinè Journal
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di Denise Koinè.
Il 27 gennaio la Commissione Giustizia del Senato ha approvato la nuova versione del disegno di legge sulla violenza sessuale proposto dalla senatrice leghista Giulia Bongiorno. Non si tratta di un semplice aggiustamento terminologico, ma di una scelta politica che ridefinisce il modo in cui lo Stato guarda ai corpi delle donne, delle soggettività LGBTQIA+, e mette in discussione l’idea stessa di libertà sessuale.
Il nodo più controverso del DDL è la sostituzione del paradigma del consenso con quello del dissenso. Non è più centrale verificare se vi sia stata una manifestazione libera e positiva di volontà; diventa determinante accertare se sia stata espressa in modo sufficientemente chiaro una volontà contraria. Il baricentro si sposta dalla libertà alla reazione, dall’autodeterminazione alla capacità di opporsi.
Da dove veniamo: le battaglie che hanno cambiato la legge
Per capire la gravità di questo arretramento, bisogna ricordare la strada percorsa. Solo il 15 febbraio 1996, con la legge n. 66, la violenza sessuale è stata riconosciuta in Italia come reato contro la persona. Prima di allora, era collocata tra i delitti contro la morale pubblica: non contava la violazione della libertà della donna, ma lo scandalo sociale provocato dall’atto.
Quella riforma fu il risultato di oltre vent’anni di mobilitazioni femministe. Nel 1980 una proposta di legge di iniziativa popolare raccolse 300.000 firme, ma il Parlamento la ignorò. Ci vollero ulteriori pressioni e campagne pubbliche per affermare un principio che oggi dovrebbe apparire elementare: il corpo non è proprietà collettiva, né familiare, né maschile.
Fino al 1981 era ancora vigente l’istituto del “matrimonio riparatore”, che estingueva il reato di stupro se l’autore sposava la vittima. Non era un relitto simbolico: costringeva le donne a scegliere tra lo stigma e la convivenza con il proprio aggressore.
Nel 1965, Franca Viola, una ragazza di 17 anni rapita e violentata per giorni, rifiutò di sposare il suo sequestratore. Quel “no” fu un gesto personale, ma anche politico: incrinò un sistema culturale fondato sull’onore maschile e sulla sessualità femminile come merce di scambio. Subì isolamento, pressioni e minacce, ma rese visibile una verità fondamentale: la dignità non si ripara con un matrimonio.
Ogni conquista normativa sulla violenza sessuale è stata strappata contro una cultura che dubitava delle donne, è questa storia che il DDL Bongiorno sembra ignorare.
Consenso e libertà: il cuore della legge
Nel codice penale vigente, pur dentro una formulazione ancora legata a “violenza”, “minaccia” o “abuso di autorità”, la giurisprudenza ha progressivamente valorizzato l’assenza di consenso come elemento centrale del reato. Questa evoluzione è coerente con la Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia nel 2013, che stabilisce che il consenso deve essere dato volontariamente, come libera manifestazione della volontà, valutata nel contesto concreto.
Il DDL interviene proprio qui: conserva il riferimento a “situazione” e “contesto”, ma li collega alla verifica del dissenso. Si presume la disponibilità del corpo fino a quando non venga espresso un rifiuto esplicito. Il consenso non è un artificio formale: è una pratica di libertà. Significa poter desiderare senza essere costrette, cambiare idea senza temere ritorsioni e affermare che l’iniziativa sessuale è un incontro tra volontà autonome.
Bell Hooks, in “Il femminismo è per tutti”, definisce il femminismo come “un movimento per porre fine al sessismo, allo sfruttamento sessista e all’oppressione”. Il consenso è esattamente questo: il limite politico al dominio, il punto in cui il potere si arresta.
Audre Lorde ricordava negli anni Settanta: “Your silence will not protect you” (“Il silenzio non protegge”), non protegge le donne, non protegge le persone lesbiche, non protegge chi subisce violenza in relazioni segnate da paura, isolamento o dipendenza economica. Lorde sottolineava anche: “gli strumenti del padrone non smantelleranno mai la casa del padrone”. Non si combatte la cultura dello stupro rafforzando le logiche che la alimentano: presunzione di disponibilità, sospetto verso chi denuncia e centralità del comportamento della vittima.
Il consenso non è un dettaglio tecnico, ma la linea che separa libertà e abuso, spostarlo significa ridefinire i rapporti di potere tra i generi.
Il rischio della cultura del sospetto
Denunciare uno stupro in Italia significa ancora affrontare stereotipi e colpevolizzazioni: si indaga su come era vestita la donna, se aveva bevuto, perché non ha reagito o urlato. È la vittimizzazione secondaria: una nuova esposizione al trauma prodotta dalle istituzioni stesse.
Introdurre il dissenso come criterio centrale rafforza questa cultura del sospetto. Non si chiede più: “C’era una volontà libera e condivisa?” ma “Hai detto no abbastanza chiaramente?”. Molte persone reagiscono con il freezing, un meccanismo di paralisi dettato dalla paura. L’assenza di reazione non equivale all’ adesione, ma a un impianto normativo centrato sul dissenso che rischia di trasformare quella paralisi in ambiguità probatoria.
Il caso di Zoe Trinchero, 17 anni, uccisa a Nizza Monferrato nel febbraio 2026, mostra l’urgenza di tutelare il diritto di dire “no”. Secondo le prime indagini e la confessione del fermato, l’aggressione sarebbe scattata dopo un rifiuto da parte della giovane. Pur in una fase processuale non conclusa, il caso è già interpretato dai centri antiviolenza come l’esito estremo di una cultura che non riconosce pienamente l’autodeterminazione dei corpi.
Questo episodio dimostra che il consenso non è astratto: è una soglia di sicurezza concreta. Trasformare il silenzio o l’assenza di reazione in disponibilità del corpo rischia di legittimare comportamenti predatori e di spostare l’onere della prova su chi subisce violenza.
Dati oscurati e asimmetrie
Il dibattito pubblico evoca spesso il fantasma delle “false denunce”, ma il problema reale è un altro: la violenza di genere è ampiamente sommersa e la propensione alla denuncia resta bassa.
Proprio mentre si discutono riforme penali, il Governo non garantisce un sistema trasparente e accessibile di raccolta dei dati sulla violenza di genere. Monitoraggi frammentari, serie storiche non aggiornate e accesso complicato ai dati indeboliscono la possibilità di analisi indipendenti e politiche fondate sull’evidenza. Si chiede rigore probatorio alle donne che denunciano, ma non si garantisce rigore nell’analisi del fenomeno complessivo: un’asimmetria politica prima ancora che statistica.
Educare, non solo punire
Una politica efficace contro la violenza di genere non si limita a modificare il codice penale. Deve investire nell’educazione sessuo-affettiva, nella formazione degli operatori della giustizia, nel finanziamento stabile dei centri antiviolenza e nel sostegno economico a chi vuole uscire da relazioni abusive.
Quasi due terzi delle violenze avvengono in contesti di prossimità, spesso dentro relazioni affettive. Parlare di dissenso senza considerare manipolazione, paura di ritorsioni e dipendenza economica significa ignorare la realtà concreta della violenza.
Il consenso chiama in causa una responsabilità condivisa: costruire relazioni basate su rispetto e reciprocità. Quando manca, non siamo davanti a un equivoco, ma a un abuso di potere.
Regressione politica
Il DDL Bongiorno invia un messaggio chiaro: il corpo può essere considerato disponibile finché l’aggressore non viene fermato; la parola di chi denuncia deve essere vagliata con sospetto; la libertà sessuale non è il punto di partenza, ma un’eccezione da dimostrare.
Ogni arretramento sul consenso rafforza la cultura che ne ha reso necessario l’inserimento come principio giuridico. Non è un caso se, mentre il baricentro normativo si sposta verso il dissenso, si ostacola l’educazione sessuo-affettiva, si delegittima il lavoro dei centri antiviolenza, si alimenta la retorica delle false denunce e si rende opaca la pubblicazione dei dati.
Trent’anni fa abbiamo lottato per affermare che la violenza sessuale è un reato contro la persona. Oggi dobbiamo difendere un principio ancora più elementare: il desiderio non si presume, e il silenzio non equivale a consenso.
Non è un dettaglio legislativo ma una scelta politica.
O si sta dalla parte dell’autodeterminazione, oppure si normalizza il dominio.





