top of page
  • Writer's pictureKoinè Journal

L'Italia e il reato di tortura: un rapporto complicato


di Michele Dicuonzo.


Le origini storiche del reato

Il delitto di tortura è stato protagonista di un lungo e travagliato iter normativo conclusosi con la codificazione della fattispecie negli artt. 613 bis e 613 ter cod. pen.

Nonostante la sua recente positivizzazione, il primo dibattito a livello internazionale sul tema è coinciso con l’approvazione della “Convenzione di New York del 1984 contro la tortura, le punizioni crudeli, inumane e degradanti”. L’intento degli stati firmatari, tra cui compare anche l’Italia, era di formulare una nozione di tortura condivisa ed estesa a livello internazionale, al fine di garantire una maggiore cooperazione tra i Paesi per reprimere e perseguire tali ipotesi di reato.


Nello specifico, la Convenzione Onu ha sancito l’obbligo per gli Stati-parte di introdurre nel diritto penale interno un’apposita norma incriminatrice, lasciando al legislatore nazionale il compito di prevedere una cornice sanzionatoria proporzionata alla gravità di tale reato. Inoltre, in ottemperanza al principio della protezione più elevata, rimane impregiudicata la possibilità per una legge interna di prevedere disposizioni di portata più ampia.

Nonostante le premesse iniziali, l’Italia ha disatteso per lungo tempo le imposizioni dettate nella Convenzione, limitandosi esclusivamente a recepire il suo contenuto con la legge n. 489 del 1988 ed omettendo la formulazione di un’apposita fattispecie delittuosa per le condotte riconducibile alla definizione di tortura.

Prima che si giungesse ad una compiuta disciplina interna, il vuoto normativo creato dal legislatore era colmato dall’attività interpretativa dei giudici nazionali, i quali inquadravano le condotte ascrivibili nella nozione internazionale di “tortura” nei reati di percosse e/o lesioni personali, violenza privata e dell’abuso di autorità contro i detenuti, figure con cornici edittali troppo blande e non proporzionate alla gravità del reato. Pertanto, non era garantita una risposta sanzionatoria conforme agli standard convenzionali.

La svolta decisiva verso la previsione di una figura autonoma di reato si è avuta con l. 110/2017, con la quale si è data esecuzione ad una serie di condanne inflitte dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

 

Il G8 di Genova

In particolare, si segnala la sentenza Cestaro contro Italia in cui la Corte EDU ha condannato lo Stato italiano per i fatti avvenuti durante le manifestazioni contro il G8 di Genova nel 2001. In questa occasione, la Corte di Strasburgo ha statuito che la mancata punizione dei responsabili individuati dalla Procura di Genova e dalle autorità giurisdizionali italiane (salvo che, paradossalmente, per i delitti di falso commessi per occultare i precedenti fatti di tortura) è dipesa dall'inadeguatezza del quadro giuridico di repressione della tortura nell'ordinamento italiano, che - in assenza di una norma incriminatrice ad hoc dei fatti di tortura - ha fatto sì che gli autori di condotte contrarie all'art. 3 CEDU, qualificate semplicemente come reati comuni di lesioni, percosse, violenza privata, abuso d'ufficio etc., abbiano potuto beneficiare dei brevi termini di prescrizione previsti per tali reati, nonché dei benefici garantiti dall'ultimo provvedimento di indulto di cui alla legge n. 241/2006, con l'effetto pratico di sottrarsi ad ogni sanzione.

 

Pertanto, uno dei punti cruciali che ha condotto alla condanna dello Stato italiano è rinvenibile nell’esistenza di un difetto strutturale del nostro ordinamento giuridico, in quanto il legislatore, in violazione degli obblighi di criminalizzazione internazionali, non ha provveduto alla disciplina di un trattamento penale appropriato.

Conseguentemente, la Corte ha affermato - in sede di determinazione delle "misure generali" cui il nostro Paese è tenuto – la necessità "che l'ordinamento giuridico italiano si munisca di strumenti giuridici idonei a sanzionare in maniera adeguata i responsabili di atti di tortura o di altri trattamenti vietati dall'art. 3 e ad impedire che costoro possano beneficiare di benefici incompatibili con la giurisprudenza della Corte".


Lo stesso principio di diritto è stato ribadito nella sentenza Bartesaghi, Gallo e altri c. Italia, resa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo il 22 giugno 2017 nell'ambito di una vicenda verificatasi durante il G8 genovese del 2001, rendendo, così, evidente che, laddove il legislatore non avesse ottemperato agli obblighi derivanti dall'art. 46 CEDU (che, come noto, impone agli Stati membri di dare esecuzione alle sentenze definitive della Corte per le controversie di cui sono parti), il nostro Paese sarebbe inevitabilmente andato incontro ad ulteriori condanne, dato l'ampio numero di ricorsi proposti dalle vittime delle violenze e delle sevizie avvenute all'interno della scuola Diaz-Pertini e della caserma di Bolzaneto.

 

Per le ragioni ora analizzate, il legislatore con la l. n.110 del 2017 ha aggiunto all’interno del Codice penale due nuove figure di reato: il delitto di tortura e il delitto di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura, consacrati rispettivamente nell’art. 613 bis e nell’art. 613 ter.

 

Il delitto di tortura ex art. 613 bis c.p.

È bene ricostruire i tratti salienti delle condotte tipizzate nel delitto di tortura ex art. 613-bis cod. pen.

La scelta di politica criminale del legislatore si evince dal primo comma, che punisce  con la reclusione “chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, ma solo se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona”.

Inoltre, il secondo comma precisa che “se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.”

Come si evince dal dettato normativo, la norma in esame è qualificabile come una fattispecie a disvalore progressivo, posto che il trattamento sanzionatorio è inasprito dal legislatore a seconda della qualifica del soggetto che commette materialmente il fatto (cd. soggetto-agente). Infatti, l’art. 613 bis reprime al primo comma le ipotesi di tortura cd. comune, perpetrata, dunque, nell'ambito dei rapporti “orizzontali”, tra privati; mentre, al secondo comma, reprime la tortura cd. di Stato, contraddistinta dall’esistenza di un rapporto “verticale” tra vittima e carnefice, in quanto il soggetto agente non è un qualsiasi cittadino, ma un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.

 

La tortura comune

Il primo comma dell'art. 613 bis c.p. descrive una fattispecie di reato comune, che può essere commesso da chiunque e non solo da coloro che sono titolari di un rapporto qualificato con il soggetto passivo.

La descrizione del soggetto passivo come “una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesanon è infatti idonea a relegare l'ambito di operatività della norma in parola ai contesti nei quali sia apprezzabile un rapporto qualificato tra questi e il soggetto passivo (declinato, a seconda dei casi, come custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza): anche al di fuori di essi, infatti, la norma conserva un residuo margine di applicabilità laddove la vittima sia, appunto, una persona privata della libertà personale o si trovi in condizioni di minorata difesa.


Attraverso il riferimento alle condizioni di minorata difesa del soggetto passivo del reato, il legislatore sembra aver inteso richiamare la circostanza aggravante comune di cui all'art. 61 n. 5) c.p., affidando all'interprete il compito di verificare se la vittima possa o meno definirsi particolarmente vulnerabile, alla luce delle sue caratteristiche personali, come l'età o le condizioni psico-fisiche, o del contesto in cui l'azione è stata realizzata.

Alcuni commentatori hanno definito pleonastico il presupposto appena richiamato – condizioni di minorata difesa – dal momento che i soggetti passivi che versano in una situazione di vulnerabilità (i malati, i bambini, gli anziani, i portatori di handicap, i carcerati, etc.) rientrano già in ulteriori categorie (la potestà, alla vigilanza, alla custodia, al controllo, alla cura o all'assistenza del soggetto attivo) descritte dalla fattispecie astratta.

Ad ogni modo, il presupposto potrebbe godere di una valenza autonoma, così da estendere l’area del penalmente rilevante ad ulteriori condotte che, benché marginali, non sono di impossibile verificazione. Secondo questa impostazione costituiscono reato tutte quelle ipotesi in cui il soggetto che realizza le condotte tipiche non è titolare di una particolare posizione di garanzia tale da instaurare con la vittima un rapporto qualificato (ad esempio, l'insegnante, il medico, lo psichiatra, il direttore del carcere, etc.), ma si trova in condizioni analoghe a quelle della vittima (ad esempio, un altro paziente psichiatrico, un altro malato, un altro ospite di una casa di cura per anziani, etc.) o è un terzo venuto occasionalmente a contatto con essa (come, ad esempio, un visitatore esterno).

 

Sul versante dell’elemento oggettivo, la norma descrive due condotte tra loro alternative: l’uso di “violenze o minacce gravi” o l’agire “con crudeltà”. Si precisa poi che il fatto dev'essere commesso con più azioni od omissioni, a meno che lo stesso non comporti “un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona”. In quest’ultima ipotesi, quindi, è sufficiente una solo condotta per configurare il reato in esame.

Pertanto, la fattispecie di tortura comune delinea un duplice schema di realizzazione, distinguendo tra ipotesi in cui ai fini dell’integrazione del reato sono necessarie condotte plurime e reiterate nel tempo e ipotesi, invece, in cui è sufficiente una sola azione di disvalore. Alla luce di queste considerazioni, la dottrina più attenta ha definito il delitto di tortura come un reato solo eventualmente abituale. 


Questa tesi ha trovato un sostegno anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che nella recente sentenza sui fatti accaduti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere ha così disposto: “il delitto di tortura è stato configurato dal legislatore come reato eventualmente abituale, potendo essere integrato da più condotte violente, gravemente minatorie o crudeli, reiterate nel tempo, oppure da un unico atto lesivo dell’incolumità o della libertà individuale e morale della vittima, che però comporti un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona”.

 

Sul versante dell'elemento soggettivo, l'art. 613 bis cod. pen. si configura come un reato a dolo generico e non a dolo specifico.

Di conseguenza, non è necessario che l’autore miri alla realizzazione di una specifica finalità, ben potendo egli agire senza alcun apparente scopo, come per vendetta, per spirito di rivalsa o per puro sadismo.

 

La tortura di Stato

Come già sopra anticipato, la tortura cd. di Stato è frutto del combinato disposto del primo e del secondo comma del nuovo art. 613 bis c.p., e non esclusivamente da quest'ultimo. Pertanto, la condotta base rimane ancorata ai presupposti oggettivi d soggettivi descritti dal primo comma. In aggiunta, la norma richiede, come ulteriori elementi tipizzanti, che l'agente deve ricoprire la qualifica di “pubblico ufficiale” o di “incaricato di pubblico servizio e che i fatti devono essere commessi “con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio”.

 

Al di là di quanto potrebbe apparire da una prima lettura, deve senz'altro ritenersi che il secondo comma dell'art. 613 bis c.p. assurga a fattispecie autonoma di reato e non a semplice aggravante del reato comune. Una soluzione diversa sarebbe stata incompatibile con le istanze avanzate a livello internazionale dalla Convenzione ONU del 1984 che ha imposto al legislatore nazionale un obbligo di penalizzazione anche delle forme di tortura poste in essere dallo Stato agente e non solo dal privato.

Inoltre, la norma in parola assuma le sembianze di un reato autenticamente (e non solo eventualmente) abituale, per la cui integrazione sono dunque necessarie almeno due condotte.

 

Da ultimo, è opportuno soffermarsi sull'inciso di cui al terzo comma“il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti” —, il quale costituisce una mera trasposizione dell'ultimo paragrafo dell'art. 1 della Convenzione ONU del 1984. 

Il disposto normativo respinge l'idea che il dolore e le sofferenze derivanti unicamente da fenomeni come il sovraffollamento carcerario e agli altri trattamenti inumani o degradanti connessi alle condizioni della detenzione possano integrare il delitto di tortura.

 

 

Il dibattito attuale 

I tratti della vigente disciplina della tortura sono stati ampiamente messi in discussione nella Proposta di legge Vietri, presentata il 23 novembre 2022, intitolata “Modifiche agli articoli 61 del Codice penale e 191 del codice di procedura penale in materia di introduzione della circostanza aggravante comune della tortura”.

L’elaborazione di questa è sintomatica del complicato rapporto che ha la legislazione italiana (e il legislatore) con il reato di tortura, internazionalmente riconosciuto.

La scelta fondamentale riguarda infatti la soppressione delle autonome figure delittuose configurate dagli artt. 613-bis e 613-ter c.p. (art. 1 co. 2 Pdl), che avrebbe effetti assai rilevanti, fra l'altro, nei confronti dei responsabili delle violenze perpetrate nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

L’approvazione di una proposta così formulata porrebbe il nostro Paese in una posizione di grave inadempienza rispetto agli obblighi discendenti dalla Convenzione ONU del 1984 contro la tortura.

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA

 -COLELLA A., (2019) La risposta dell’ordinamento interno agli obblighi sovranazionali di criminalizzazione e persecuzione penale della tortura, Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, fasc.2.

-DOLCINI E., (2023) La proposta di legge Vietri e i tormentati destini delle incriminazioni della tortura, Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, fasc.2.

 -GIOSTRA G., (2023) Rigurgito normativo, Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, fasc.2.





Image Copyright: The Globalist

59 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page