Verso quale giustizia vogliono farci andare?
- Koinè Journal
- 7 hours ago
- 8 min read

di Benedetta Brandimarti.
La riforma della giustizia che siamo chiamati a confermare il 22 e 23 marzo prossimi non è solo inutile, ma anche pericolosa.
La modifica costituzionale votata dal Parlamento con la legge costituzionale n. 253/2025 è meglio nota all’opinione pubblica come “separazione delle carriere”. L’oggetto della riforma è, tuttavia, estremamente più ampio e dalle implicazioni molto più dirompenti sull’intera architettura costituzionale, tanto che se la riforma costituzionale dovesse essere confermata, e quindi il Sì ottenere anche solo un voto in più del No, la scelta di tanti e tante giovani che si introdurranno nel mondo della magistratura ne risulterà senz’altro condizionata.
I sostenitori del Sì considerano la riforma necessaria per garantire la piena parità tra le parti davanti ad un giudice terzo ed imparziale, attuando così il principio del cd. giusto processo sancito dall’art. 111 Cost. Solo così, secondo i riformisti, si porrebbe finalmente fine al naturale, e anche solo inconscio, appiattimento dell’organo giudicante nei confronti delle richieste del Pubblico ministero, dettato dall’appartenenza di entrambi al medesimo ordine giurisdizionale.
Tale assunto poggia, tuttavia, su delle premesse errate.
In primo luogo, è proprio il nostro sistema processuale penale a chiarire come il difensore dell’imputato e il pubblico ministero non possono essere posti su un piano di perfetta parità.
Affermare il contrario significa non considerare che, mentre l’avvocato difensore, in quanto parte privata, persegue l’obiettivo di ottenere un risultato il più favorevole possibile per il proprio assistito, il pubblico ministero è, invece, un organo di giustizia che ha, al pari del giudice, come unico interesse l’accertamento fedele della verità processuale.
Basti pensare al fatto che il difensore se raccoglie delle prove contro il proprio assistito, non può produrle, pena l’incriminazione per infedele patrocinio. Al contrario, il pubblico ministero in quanto “parte imparziale” ha il dovere, sancito dall’art. 358 del Codice di procedura penale, di raccogliere le prove sia contro che a favore dell’indagato, tanto che se non dispone di elementi sufficienti per formulare una ragionevole previsione di condanna è obbligato a chiedere l’archiviazione o, se si è già nel corso del giudizio, il proscioglimento.
Al pubblico ministero, dunque, non interessa vincere o perdere il processo in quanto, a differenza dell’avvocato, non ha alcun interesse egoistico al suo esito, mirando unicamente ad ottenere un risultato conforme ad un principio di giustizia processuale quanto più vicino possibile a quella sostanziale.
La stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 34 del 2020, ha ribadito che tra accusa pubblica e difesa privata vi è un’“asimmetria strutturale” giustificata dalla posizione istituzionale del pubblico ministero, il quale tutela sempre e solo interessi collettivi.
La seconda premessa su cui si fonda il principale argomento del Sì – l’appiattimento dei giudici sulle richieste dei pm - è anch’essa errata e smentita dai fatti.
Per fornire qualche numero, dai dati ufficiali del Ministero della Giustizia risulta, al 2022, una percentuale di procedimenti penali archiviati - in cui, cioè non si arriva neanche alla fase del giudizio - pari al 64%; allo stesso tempo, la percentuale di assoluzioni per i giudizi di primo grado definiti dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021 è pari al 54,8%.
Dunque, le statistiche dimostrano chiaramente come nella maggioranza dei casi il giudice si discosti dalle richieste del p.m., pronunciandosi in modo favorevole all’indagato.
Del resto, sono esemplificativi di questa tendenza i noti casi di cronaca Delmastro e Open arms. Nel primo, il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro è stato condannato dal Tribunale di Roma per rivelazione di segreti d’ufficio, nonostante la Procura avesse richiesto l’assoluzione; viceversa, il ministro Matteo Salvini è stato assolto dai giudici a fronte della richiesta dei pm di condanna per sequestro di persona e rifiuto d’atti d’uffici.
Se questi dati non fossero sufficienti a chiarire l’inutilità della riforma, si vada a considerare l’esiguo numero di magistrati che, nel corso della propria carriera, decidono di passare dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa.
Infatti, con la cd. “separazione delle carriere” un magistrato che ha appena superato il concorso dovrà decidere (o probabilmente già al momento del concorso stesso dato che si profila l’ipotesi di due concorsi separati e distinti) se svolgere la funzione di giudice o di pubblico ministero per tutto l’arco di attività professionale.
Tuttavia, guardando alle riforme legislative degli ultimi vent’anni e, ancora una volta, alle statistiche, questa separazione, di fatto, esiste già. Già la legge Castelli – Mastella del 2007 aveva imposto una prima limitazione al passaggio di carriera: un magistrato poteva, infatti, cambiare funzione non più di quattro volte, solo dopo cinque anni di esercizio per ciascuna funzione e trasferendosi obbligatoriamente in un’altra regione.
Una stretta ulteriore è arrivata poi nel 2022 con la riforma Cartabia, la quale ha sostanzialmente ridotto i passaggi consentiti ad uno soltanto entro dieci anni dalla prima assegnazione e sempre in una Regione diversa da quella in cui precedentemente si è esercitato.
Peraltro, dal 2015 al 2024 si registra una media di appena 36 passaggi di carriera all’anno, rispetto ad un totale di più di 9 mila magistrati in servizio. A ben vedere, i casi più frequenti di passaggio si sono verificati in concomitanza con l’annuncio delle riforme Cartabia, prima, e Nordio, poi, pur rimanendo complessivamente lo 0.48% dell’organico. Un dato statisticamente irrilevante.
Appurata la sua inutilità, la riforma si presenta, d’altra parte, pericolosa per la nostra architettura costituzionale basata sul principio della separazione dei poteri.
L’approvazione della riforma aprirebbe, infatti, le porte al pericolo di un futuro assoggettamento del pubblico ministero al potere esecutivo, separandolo dalla magistratura giudicante e trasformandolo da organo di giustizia ad “avvocato dell’accusa”.
Del resto, se il vero obiettivo della riforma fosse stato solamente quello di impedire il passaggio di funzioni, non ci sarebbe stato bisogno di una modifica costituzionale, essendo sufficiente a tal scopo una legge ordinaria, come già avvenuto con le leggi Castelli – Mastella e Cartabia.
Ma cosa significa trasformare il pubblico ministero in un’ “avvocato dell’accusa” e perchè questo mette in pericolo la separazione dei poteri?
Va premesso che la nostra Costituzione, concepita nella memoria della deriva totalitaria, si regge sui tre pilastri del potere esecutivo, legislativo e giudiziario; un sistema di pesi e contrappesi tale per cui ogni potere vigila e argina l’altro, onde evitare pericolose deviazioni. È compito, dunque, della magistratura valutare che l’operato del Governo e del Parlamento sia rispettoso dei principi fondanti della nostra democrazia, sanciti in primo luogo nella Costituzione, ma anche nelle fonti europee.
Separare il pubblico ministero dal corpo giudicante servirà soltanto a conferirgli maggiore autoreferenzialità, trasformandolo un’istituzione separata che, grazie anche alla creazione di un secondo Consiglio superiore della magistratura, non sarà più imparziale, come auspicato dai sostenitori della riforma, ma, al contrario, sarà concentrato sulla logica del risultato, e quindi sul raggiungimento del più alto numero possibile di accuse e condanne.
Si verrebbe così a creare una “casta” di pm “superpoliziotti” che per progredire di carriera guarderanno alle statistiche degli arresti e perquisizioni, ma non più ad un reale risultato di giustizia e di accertamento della verità.
Non solo. Se, da un lato, la riforma rischia di trasformare il pubblico ministero in un “accusatore”, dall’altro cela il pericolo di renderlo suscettibile al controllo della maggioranza politica di turno. L’affermazione è tutt’altro che contraddittoria, come invece sostiene chi appoggia il Sì.
Una volta sciolto il principio di unità della giurisdizione e isolato il pm dalla logica ordinamentale e culturale del giudice, ben presto si porrebbe il problema di come contenere questa autonomia ed indipendenza, prive di controllo e bilanciamenti. Con questo espediente si arriverà a far credere ai cittadini che l’unica strada possibile da percorrere è l’inclusione del pubblico ministero sotto il controllo gerarchico dell’esecutivo che, dettandone l’agenda giudiziaria, potrà usarlo per perseguire i reati che ritiene prioritari.
La sudditanza al potere politico lo renderebbe, dunque, meno libero di indagare secondo gli indizi oggettivi di reato e, d’altra parte, potenzialmente più pericoloso verso i cittadini, i quali non avranno più la garanzia di un pubblico ministero che agisce con il solo obiettivo della verità e della giustizia, quanto piuttosto del risultato impostogli e dalle prospettive di carriera. Tra l’altro, le ultime riforme – per citarne alcune, l’abrogazione dell’abuso d’ufficio, la riscrittura in senso restrittivo del reato di millantato credito e l’interrogatorio preventivo per la custodia cautelare – modellano un crinale pericoloso di giustizia forte con i deboli e debole con i potenti. Da qui il rischio di derive accusatorie e autoreferenziali per quei reati che di volta in volta il potere politico considererà prioritario perseguire, tralasciando, invece, quelli più “politicamente sensibili”. La riforma costituzionale sarebbe, dunque, solo il passaggio conclusivo di uno scenario orwelliano in cui “tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri”.
La prospettiva di un’influenza politica sulla magistratura non è il frutto di mere speculazioni fantasiose, ma trova un concreto fondamento tanto in disegni di legge già predisposti, quanto in dichiarazioni degli stessi esponenti di Governo.
In primo luogo, già la legge delega n. 134 del 2021, nel contesto della Riforma Cartabia, ha previsto che gli uffici del pubblico ministero debbano esercitare l’azione penale secondo i criteri di priorità individuati con legge dal Parlamento. La delega risulta ad oggi ancora inattuata, ma è già al Senato la proposta di legge Zanettin – Stefani attuativa della suddetta delega n. 134/2021 in materia di definizione da parte del Parlamento delle priorità di esercizio dell’azione penale. È facile immaginare, dunque, come, in caso di esito affermativo del referendum, sarà la maggioranza parlamentare di turno a dettare l’agenda giudiziaria, indicando ai pubblici ministeri quali reati perseguire in via prioritaria, con buona pace del principio di obbligatorietà dell’azione penale sancito dall’art. 112 Cost.
Sul punto non confortano di certo le molteplici dichiarazioni del Guardasigilli Nordio il quale, in particolare, ha affermato di voler attuare una radicale metamorfosi del pubblico ministero, privandolo del controllo sulla polizia giudiziaria, al fine di dotarla di un autonomo dominio sulle indagini svolte. Già nel 2009 l’allora Ministro della Giustizia Alfano predispose un progetto di indebolimento del pubblico ministero attraverso il depotenziamento del suo ruolo di direzione delle indagini e di disposizione della polizia giudiziaria, sancito dall’art. 327 c.p.p. e fondamentale per garantirgli gli autonomi spazi di manovra necessari per l’accertamento della verità.
La riforma appare, dunque, come uno strumento di ritorsione verso le toghe non allineate con l’indirizzo della maggioranza parlamentare di turno, nella prospettiva di rendere il magistrato un mero burocrate, con un ruolo sussidiario e servente tanto dell’indirizzo politico quanto delle forze di polizia giudiziaria.
Qualora le urne dovessero confermare la riforma costituzionale appare inevitabile che la scelta dei giovani magistrati su quale carriera intraprendere ne sarà fortemente condizionata. Scelta che, peraltro, andrebbe compiuta a monte, prospettandosi l’ipotesi di due concorsi – con un raddoppio anche dei costi - distinti a seconda della funzione.
Al contrario, qualsiasi sia il ruolo che si preferisca svolgere, disporre di una conoscenza onnicomprensiva del diritto è fondamentale per acquisire la necessaria sensibilità giuridica per giudicare i fatti nel rispetto del principio di uguaglianza davanti alla legge.
L’osmosi giuridica data dallo svolgimento di entrambe le funzioni viene, peraltro, attestata in primis dai celebri esempi di Falcone e Borsellino, i quali sono stati sia giudici che pubblici ministeri, nonchè da magistrati che quotidianamente testimoniamo l’arricchimento proveniente dallo svolgimento di entrambe le funzioni.
Oggi i veri problemi della giustizia italiana non sono le carriere separate, ma l’efficienza della macchina giudiziaria, compromessa significativamente dalla lunghezza dei processi e dall’arretratezza digitale degli uffici. Per dare qualche numero esemplificativo si pensi che un processo penale dura 310 giorni in primo grado, 689 in appello e 132 in Cassazione; numeri che dipendono, non solo dall’alto numero di impugnazioni rispetto ad altri Paesi, ma anche dalla forte carenza di organico; i magistrati in Italia sono, infatti, 5,4 per ogni centomila abitanti rispetto ad una media europea 17,8 e ogni pm si trova a gestire mediamente 1.192 casi rispetto ai 204 della media europea, con una produttività, dunque, superiore ad altre Nazioni. Tuttavia, la riforma sulla “separazione delle carriere” non tocca, per espressa ammissione del Guardasigilli, questo aspetto decisamente prioritario per i cittadini che attendono tempi biblici per ottenere risposte giudiziarie.
Affinchè i cittadini siano davvero tutelati secondo criteri di uguaglianza ed imparzialità devono sapere di poter riporre la loro fiducia in magistrati dall’elevata qualificazione professionale e dall’onestà intellettuale e morale, doti che rischiano di vacillare nel caso in cui il potere giudiziario sia intimorito da pressioni esterne.
Image Copyright: ANSA





